Archivi di istituti di istruzione, culturali, e di ricerca

In seguito alla normativa sull’autonomia scolastica ( D.P..R. 8 marzo 1999 n.275) , le istituzioni e gli istituti scolastici sono complessivamente tenuti al rispetto degli obblighi di conservazione dei propri archivi, dettati dall’art. 30 comma 4 del “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” ( D.lgs n.42/2004), sulla cui osservanza vigilano le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, le quali svolgono funzioni anche di consulenza tecnica.
L’archivio di una scuola è formato da materiale di varia natura: norme e disposizioni (circolari, legislazione); documenti amministrativi (prodotti dagli uffici di segreteria come registri di protocollo, fascicoli del personale e degli alunni , contabilità ecc.) ; documenti che attestano l’attività didattica ( registri di classe e dei professori, verbali degli organi collegiali, pagelle ed elaborati didattici).
Il complesso archivistico, che ogni istituto scolastico produce e conserva, può costituire un vero e proprio laboratorio di “ storia locale” con il quale costruire percorsi di ricerca e di didattica della storia.